LINEE GUIDA PER L’ACCOGLIENZA DI PROFESSIONISTI E STUDENTI UCRAINI PRESSO LE REALTÀ PROFESSIONALI ITALIANE
A cura del Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
A cura del Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
Obiettivo delle Linee guida è fornire una ricostruzione del quadro normativo vigente e indicare alcune possibili modalità di accesso all’esercizio, in Italia, della professione di architetto o all’utilizzo di locali e risorse degli studi professionali nel territorio nazionale, evidenziando gli adempimenti e accortezze/tutele che andrebbero seguiti.
Le Linee intendono esclusivamente fornire indicazioni pratiche sulla base del quadro normativo vigente e sono organizzate in forma di FAQ, con le seguenti domande.
1 - A CHI MI DEVO RIVOLGERE PER IDENTIFICARE LE PERSONE DA ACCOGLIERE
Coloro che intendono accogliere gli ucraini in fuga dalla guerra possono rivolgersi alla Prefettura del proprio Comune o agli eventuali indirizzi indicati sui siti web della propria Regione.
Il Dipartimento della Protezione Civile ha anche realizzato una piattaforma online #OffroAiuto che consente a cittadini, aziende ed enti del Terzo Settore o del Privato Sociale di offrire beni, servizi e alloggi per sostenere la popolazione ucraina.
Per offrire un contributo è sufficiente accedere a https:/offroaiuto-emergenzaucraina.protezionecivile.gov.it selezionare la tipologia di offerta, compilare il modulo e confermare poi la propria offerta tramite cellulare.
Le offerte di beni, servizi e ospitalità saranno inviate alle strutture di coordinamento dell’emergenza, alle organizzazioni di volontariato di protezione civile e ai soggetti del Terzo Settore o del Privato Sociale impegnati nelle attività di accoglienza e sostegno alla popolazione. I titolari di un permesso di soggiorno per protezione temporanea o coloro che sono in possesso della ricevuta della questura attestante l’avvenuta presentazione della domanda possono sottoscrivere la DID per comunicare al Centro per l’Impiego (CPI) lo status di disoccupazione e quindi iscriversi al CPI ed usufruire dei relativi servizi.
2 - CHE REQUISITI E DOCUMENTAZIONE DEVE AVERE IL SOGGETTO OSPITATO
In base al DPCM del 28 marzo 2022 hanno diritto alla protezione temporanea i cittadini ucraini residenti in Ucraina prima del 24 febbraio 2022 o un loro familiare, gli apolidi, rifugiati in Ucraina o titolari di un permesso di soggiorno permanente in Ucraina prima del 24 febbraio 2022.
Coloro che rientrano nelle categorie che hanno diritto alla protezione temporanea possono presentare alla Questura del luogo di domicilio una domanda per un permesso di soggiorno per protezione temporanea. In Questura vengono prese le impronte digitali e vengono richiesti i dati personali, il passaporto o altri documenti di identità.
La questura rilascia al richiedente una ricevuta attestante la presentazione della domanda per ottenere il permesso di soggiorno per protezione temporanea.
Al momento della presentazione della domanda di permesso di soggiorno per protezione temporanea, viene anche rilasciato al richiedente da parte della questura il codice fiscale, secondo la procedura già prevista per i richiedenti protezione internazionale e che consentirà di identificare automaticamente il richiedente come destinatario di assistenza sanitaria. Con la ricevuta di presentazione della domanda di protezione temporanea è possibile già esercitare tutti i diritti connessi alla protezione temporanea, compreso l’accesso allo studio e al lavoro.
Per maggiori informazioni sull’accesso al mercato del lavoro vedi le faq del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali su “Lavoro e protezione temporanea”.
Il soggetto che si candida ad essere ospitato dovrà pertanto essere munito di:
3 - DOVE MI POSSO RIVOLGERE PER AIUTARE IL SOGGETTO OSPITATO AD OTTENERE LA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA
L’Ufficio Immigrazione della Questura è competente per la valutazione, nonché per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione temporanea. Chi non ha i documenti richiesti per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione temporanea, deve contattare le autorità diplomatico-consolari ucraine, affinché confermino il possesso dei requisiti necessari (ad esempio, la nazionalità o residenza in Ucraina, il possesso di un permesso di soggiorno o il legame familiare con una determinata persona). Per maggiori informazioni si rimanda alla note dell’Ambasciata dell’Ucraina in Italia su passaporti e identificazione dei cittadini ucraini rese note con Circolare del Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali https://dait.interno.gov.it/servizi-demografici/circolari/circolare-dait-n23-del-10-marzo-2022
4 - QUALI SONO LE MISURE REALIZZATE DAL GOVERNO ITALIANO PER IL RICONOSCIMENTO DELLE QUALIFICHE PROFESSIONALI
L’emergenza umanitaria conseguente alla guerra in Ucraina, ha indotto il Governo nazionale ad adottare una serie di misure e interventi eccezionali e urgenti per fronteggiarla. Nello specifico, con riferimento all’accesso al mercato del lavoro sono stati finora adottati:
La protezione temporanea è accordata anche «agli apolidi e cittadini di paesi terzi diversi dall’Ucraina che possono dimostrare che soggiornavano in Ucraina prima del 24 febbraio 2022 sulla base del permesso di soggiorno permanente valido rilasciato conformemente al diritto ucraino e che non possono ritornare in condizioni sicure e stabili nel proprio paese o regione d’origine» (art. 1, comma 3, D.P.C.M. del 28 marzo 2022).
La protezione temporanea consente di ottenere un permesso di soggiorno di durata annuale, prorogabile di 6 mesi in 6 mesi, per un ulteriore anno.
Con tale titolo è consentito:
In estrema sintesi, i provvedimenti attuali del Governo consentono l’ottenimento del permesso di soggiorno, consentono l’accesso al mercato del lavoro, non prevedono il riconoscimento della qualifica professionale di architetto, pianificatore, paesaggista e conservatore.
05 - CHE MODALITÀ POSSO METTERE IN ATTO CON IL SOGGETTO OSPITATO IN CASO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE
Con il permesso di soggiorno per protezione temporanea o la ricevuta attestante la presentazione della relativa domanda è possibile svolgere attività lavorativa sia in forma subordinata che autonoma.
L’ordinanza di Protezione civile 872/2022 menziona esplicitamente la possibilità di lavorare in forma autonoma.
Anche con la sola richiesta del permesso di soggiorno per protezione temporanea, le persone provenienti dall’Ucraina possono aprire una partita IVA. Caso di collaborazione con partita IVA.
In caso di avvio di una collaborazione professionale con il soggetto ospitato con partita IVA, stipulando un contratto di prestazione d’opera: il lavoratore, dietro il pagamento di un corrispettivo, si impegna a realizzare un’opera o a prestare un servizio attraverso il suo lavoro, senza vincoli di subordinazione con il committente.
Le caratteristiche di un contratto con partita IVA sono dunque:
È bene poi sottolineare che redigere in forma scritta il contratto di collaborazione professionale con partita IVA non è obbligatorio, ma consigliabile.
I possibili codici ATECO per l’apertura della partita IVA sono:
Per ogni codice sopra citato, ci sono due vie da poter seguire: l’inquadramento come libero professionista o come ditta individuale.
Nel primo caso si tratta di lavoro intellettuale e di consulenza. La partita IVA si apre online tramite il sito dell’Agenzia delle Entrate e comporta l’iscrizione alla gestione separata INPS.
Nel secondo caso invece l’attività professionale viene svolta in modo artigianale (ad esempio la creazione di contenuti grafici, ecc.) e deve essere aperta tramite la Comunicazione unica d’impresa.
Tale Comunicazione è una pratica informatica che comprende l’iscrizione al Registro delle Imprese, Agenzia delle Entrate, INPS gestione artigiani/commercianti e INAIL. Questo inquadramento è sicuramente più oneroso per il professionista, che dovrà pagare dei contributi fissi INPS (circa 4.000 annuali), diritto annuale CCIAA e INAIL.
A prescindere dal codice Ateco, per lavorare in proprio è necessario quindi aprire una partiva IVA e scegliere in che regime operare.
Il regime forfettario è riservato ai redditi sotto i 65.000 euro/anno: il lavoratore autonomo, in questo caso, non è assoggettato all’IVA, agli studi di settore e nemmeno alla tenuta dei registri contabili. Paga una imposta sostitutiva del 5% (normalmente sul 78% dell’imponibile lordo) per i primi cinque anni, e poi del 15% (normalmente sul 78% dell’imponibile lordo).
Il regime ordinario, invece, presenta le seguenti aliquote IRPEF:
Affinché si possa parlare di lavoro autonomo, per arginare il fenomeno delle false Partite IVA, l’ordinamento italiano prevede che:
In ogni caso, prima dell’apertura della partita IVA e della scelta del regime fiscale, è necessario valutare, con un consulente fiscale, le scelte da operare, anche in considerazione dell’ eventuale ridotto periodo di attività.
In assenza del riconoscimento del titolo professionale o in attesa di sostenere l’esame eventualmente previsto come misura compensativa, si può valutare se procedere all’assunzione mediante contratto di lavoro subordinato a tempo determinato del lavoratore, ove ne ricorrano le condizioni e senza l’esercizio delle attività proprie della qualifica professionale di architetto.
In linea generale, come è noto, il termine al contratto di lavoro subordinato può essere apposto «solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni: a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori; b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria; b-bis) specifiche esigenze previste dai contratti collettivi di cui all’articolo 51» (art. 19, d.lgs. n. 81 del 2015).
Nell’apposizione del termine (fermi i limiti generali) deve tenersi conto che il D.P.C.M. del 28 marzo 2022 consente, al momento, di ottenere un permesso di soggiorno per protezione temporanea di durata annuale, prorogabile di 6 mesi in 6 mesi, per un ulteriore anno.
Il soggetto da assumere dovrà essere, dunque, munito di:
Il datore di lavoro – ove ricorrano le condizioni per l’apposizione del termine e fermi i divieti di cui all’articolo 20, del decreto legislativo n. 81 del 2015 – stipulerà un contratto disciplinato dagli artt. 19-29, del medesimo decreto.
Ai sensi dell’art. 4-bis, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 (Recante “Disposizioni per agevolare l’incontro fra domanda ed offerta di lavoro, in attuazione dell’articolo 45, comma 1, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144”), entro le 24 ore del giorno precedente (anche se festivo) a quello di instaurazione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro (o altro soggetto abilitato) è tenuto ad effettuare la comunicazione obbligatoria tramite il servizio informatico di invio delle comunicazioni obbligatorie. Con la compilazione e l’invio del modello c.d. “UniLav” si soddisfano tutte le comunicazioni all’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS), all’Istituto Nazionale per le Assicurazioni e Infortuni sul Lavoro (INAIL), e alle altre forme previdenziali sostitutive o esclusive, nonché alla Prefettura – https://www.inps.it/inps-comunica/diritti-e-obblighi-in-materia-di-sicurezza-sociale-nell-unione-europea/moduli-di-comunicazione-il-modello-unilav.
Il modello contiene anche le indicazioni sugli impegni del datore di lavoro ai sensi del TUI, ovvero al pagamento delle spese per l’eventuale ritorno in patria dello straniero per il caso di un rimpatrio forzato e all’indicazione della sistemazione alloggiativa dello straniero – https://www.cliclavoro.gov.it/Aziende/Adempimenti/Pagine/Comunicazioni-Obbligatorie.html.
Per il pagamento dello stipendio, ove il lavoratore non sia in possesso o non abbia più l’accesso al suo conto corrente, è possibile ipotizzare l’uso di una carta prepagata con IBAN, per gli accrediti di stipendio e per effettuare e ricevere bonifici.
Per maggiori informazioni sull’accesso al mercato del lavoro vedi le FAQ del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali su “Lavoro e protezione temporanea”.
06 - CHE AZIONI DEVO METTERE IN ATTO IN CASO DI CESSIONE IN COMODATO D’USO GRATUITO DI LOCALI E/O RISORSE STRUMENTALI DELLO STUDIO PROFESSIONALE
Ulteriore “azione di accoglienza” agli architetti ucraini potrebbe consistere nell’attribuzione di un comodato d’uso gratuito per l’utilizzo di un locale e delle risorse strumentali dello studio di architettura.
Il contratto di comodato è disciplinato dal codice civile, agli articoli 1803-1812, e si sostanzia nell’attribuzione del godimento di un bene, mobile o immobile, che una parte (comodante) fa nei confronti di un’altra (comodatario).
Elemento essenziale che caratterizza il comodato è la gratuità della concessione del godimento della cosa per un uso determinato. Dal contratto di comodato derivano specifici diritti e obblighi in capo alle parti. Anzitutto, è consentito al comodatario utilizzare la cosa per tutto il tempo determinato dal contratto. Nel caso in cui le parti non abbiano stabilito un termine finale per la restituzione della cosa, il comodato è da intendersi convenuto per il termine necessario a garantire al comodatario il pieno utilizzo della res commodata conformemente a quanto previsto dal contratto.
Va altresì specificato che, ove le parti non abbiano previsto un termine finale, il comodante avrà diritto alla restituzione della cosa a semplice richiesta.
Sorge in capo al comodatario l’obbligo di conservare e custodire la res commodata (art. 1804 c.c.): ciò implica che graveranno sul comodatario tutte le spese ordinarie finalizzate a garantire la conservazione della cosa; egli ha però diritto al rimborso delle spese straordinarie sostenute per la conservazione della cosa (art. 1808 c.c.). Inoltre, il comodatario ha l’obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta alla scadenza del termine convenuto (art. 1809 c.c.) o, in caso di urgente bisogno del comodante, quando questi ne faccia richiesta.
È fatto divieto al comodatario di cedere la cosa oggetto del comodato a terzi (art. 1804 c.c.)
La legge non prevede alcun obbligo di forma per il perfezionamento del contratto di comodato, ritenendosi sufficiente un comportamento concludente; tuttavia, nei contratti ad uso professionale è preferibile stipulare il relativo contratto in forma scritta, al fine di evitare l’insorgere di possibili future controversie tra comodante e comodatario.
Il contratto di comodato può avere ad oggetto il godimento di beni mobili o di beni immobili. Nel caso di beni immobili, le parti possono convenire che il comodatario si serva anche esclusivamente di alcuni ambienti per lo svolgimento di attività professionali.
Può essere oggetto di comodato una singola stanza all’interno di un immobile e le postazioni ivi presenti necessarie ai fini dello svolgimento dell’attività professionale (ad esempio l’utilizzo di macchinari informatici, nonché la connessione a internet ovvero l’assistenza organizzativa a supporto delle attività professionali).
Nell’ambito di comodato d’uso gratuito di locali e/o di risorse dello studio professionale, sarebbe bene che il comodatario si obblighi, tramite apposita clausola contrattuale, a mantenere riservati ed a non divulgare a terzi notizie, dati o fatti inerenti all’espletamento delle attività professionali da parte del comodante o, comunque, apprese dal comodatario in ragione della presenza nello studio professionale.
Si tratta di previsioni contrattuali che rispondono alle esigenze di tutela della privacy delle attività svolte dai professionisti, nel rispetto della normativa dettata dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati e, più nello specifico, la disciplina sulla titolarità del trattamento dei dati (v. artt. 24-31, Regolamento 2016/679/UE).
Resta ferma l’applicazione di tutte le norme e gli adempimenti in materia di privacy per gli studi professionali.
07 – QUALI ASPETTI ASSICURATIVI DEVONO ESSERE PRESI IN CONSIDERAZIONE
L’accesso allo studio professionale di un cittadino ucraino (o equiparato) in qualità di professionista o dipendente o comodatario impone una verifica delle coperture esistenti, per i casi in cui “l’ospite”:
Con riferimento al caso sub a), se le coperture non siano già garantite dalle polizze esistenti, si consiglia di valutare le seguenti soluzioni:
Con riferimento al caso sub b), si ritiene utile verificare che la polizza RC professionale dello Studio preveda l’inclusione tra gli assicurati dei professionisti o dei dipendenti che collaborano con lo studio.
08 – RICONOSCIMENTO DEL TITOLO ABILITANTE PER LA PROFESSIONE DI ARCHITETTO PER GLI UCRAINI
In attesa della procedura europea di riconoscimento del titolo di studi ucraino e in assenza di specifica deroga (come quella prevista, per i settori sanitari e socio-sanitari, dall’articolo 34 del decreto-legge n. 21 del 2022), per l’esercizio in Italia della professione da parte dei soggetti sfollati dall’Ucraina (Paese ancora non appartenente, come è noto, all’UE), è, allora, necessario seguire la procedura ordinaria per il riconoscimento del titolo abilitante all’esercizio della professione di architetto e delle professioni dell’area dell’architettura prevista per i Paesi extra UE.
La principale normativa di riferimento è la seguente:
Il Ministero competente per richiedere il riconoscimento del titolo abilitante all’esercizio della professione di architetto e delle professioni dell’area dell’architettura conseguito in paese Extra-UE è il Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR) [artt. 5, comma 1, lett. f) e 56, d.lgs. n.206 del 2007].
Di seguito il link a cui accedere per la modulistica da scaricare, compilare e presentare, unitamente alla documentazione indicata, ai competenti uffici specificati dal Ministero https://www.mur.gov.it/it/aree-tematiche/universita/professioni/libera-circolazione-dei-professionisti.
Il Ministero può stabilire che il riconoscimento del titolo sia subordinato ad una misura compensativa, che consiste nel superamento di una prova attitudinale o di un tirocinio di adattamento. Il riconoscimento del titolo (con decreto ministeriale) è valido solo per il soggetto richiedente e una volta ottenuto è possibile iscriversi all’Ordine territoriale.
Per assunzioni, Centri per l’Impiego, DID, tirocini, formazione professionale, riconoscimento titoli e altre info utili (anche in lingua ucraina)
https://www.integrazionemigranti.gov.it/it-it/Ricerca-news/Dettaglio-news/id/2487/Lavoro-e-protezione-temporanea-risposte-alle-domande-piu-frequenti
Per il riconoscimento del titolo abilitante
https://www.mur.gov.it/it/aree-tematiche/universita/professioni/libera-circolazione-dei-professionisti
Per offerta di aiuto in genere alla popolazione ucraina
https://offroaiuto-emergenzaucraina.protezionecivile.gov.it
Per note dell’Ambasciata dell’Ucraina in Italia su passaporti e identificazione dei cittadini ucraini
https://dait.interno.gov.it/servizi-demografici/circolari/circolare-dait-n23-del-10-marzo-2022
Per assunzione lavorativa
https://www.inps.it/inps-comunica/diritti-e-obblighi-in-materia-di-sicurezza-sociale-nell-unione-europea/moduli-di-comunicazione-il-modello-unilav
ALLEGATO A: Facsimile contratto di collaborazione professionale con partita IVA – ALLEGATO B: Dichiarazione di assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato (ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. 15 giugno 2015 n. 81 e seguenti modificazioni) – ALLEGATO C: Contratto di comodato di immobile